Art. 1.
E’ costituita una società S.p.A. con la denominazione “CORO S.GIACOMO”.
Art. 2.
La società ha per oggetto :
a) La diffusione del bel canto, musica sacra e non, mediante rappresentazioni, possibilmente con un cospicuo cachet, presso chiese locali, nazionali ed estere.
b) Incentivare e raccogliere proseliti nel proprio gruppo, più sono giovani meglio è.
c) Scoprire nuovi talenti musicali e canori, del tipo Pavarotti, Bocelli e Ricciarelli.
d) Effettuare almeno una o due gite sociali-istruttive l’anno.
Art. 3.
La durata della società è fissata a tempo indeterminato, sempre che qualcuno non si sia rotto i cosiddetti!
Lo scioglimento della stessa è previsto solo con la delibera dell’assemblea straordinaria, con una percentuale minima del 99,9%.
Art. 4.
La società ha sede in Piumazzo presso il sagrato della chiesa antistante la Piazza della Repubblica.
La società può istituire sedi secondarie e succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo in Italia e all’estero.
Il domicilio legale dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, in allestimento. In mancanza di esso, si intende eletto presso la sede sociale a tutti gli effetti di legge (sagrato P.za della Repubblica).
Art. 5.
Il capitale sociale è di £ 3.000 (Euro 1,5), corrispondente a n° 300 azioni.
Art. 6.
Qualora un socio intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni a soggetti diversi dagli altri soci o a suoi discendenti, consanguinei e maggiorenni, deve farne prima offerta agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione all’acquisto.
Art. 7.
L’assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio d’amministrazione, nella sede sociale sopraindicata o altrove, purché in Italia.
Art. 8.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria: l’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno.
Ove particolari esigenze lo richiedano, è convocata l’assemblea straordinaria, in particolar modo se nelle due assemblee ordinarie non sia stato allestito un party, o una cena con almeno dieci portate, oppure un piccolo rinfresco.
Art. 9.
L’assemblea è convocata mediante “passaparola” almeno un giorno prima di quello fissato per l’adunanza.
Art. 10.
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro e in regola col versamento della cifra concordata precedentemente, anche se minorenni.
Art. 11.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal socio anziano, ed in mancanza di questi dal Capitano.
Art. 12.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
Art. 13.
Le nomine e le cariche vengono fatte con voto per alzata di mano. Risultano eletti coloro i quali abbiano ricevuto più manate.
Art. 14.
La società è amministrata dal Maestro Mazzoli Maria Teresa o dall’organista Casali Lauro, i quali possono delegare ad un consiglio di amministrazione composto da sette membri scelti anche tra i non soci.
Art. 15.
La durata delle cariche sociali è di anni tre e possono essere perpetuate.
Art. 16.
Qualora venga eletto un Consiglio d’Amministrazione, questo nomina un Presidente e un Segretario.
Art. 17.
La società ed il Consiglio d’Amministrazione si riunisce tutte le volte che sia opportuno effettuare una cena.
Art. 18.
E’ cura del Presidente o del Segretario redigere verbale dell’adunanza con descrizione dettagliata dei cibi e delle bevande consumate, nonché delle spese sostenute.
Art. 19.
L’esercizio sociale si chiude annualmente quando fa comodo a tutti, sempre secondo la legge stabilita da tutti.
Art. 20.
Gli utili netti, risultanti dai bilanci, verranno reinvestiti per l’acquisto di cibi e bevande da consumarsi subito; se rimane ancora qualcosa, verrà ridistribuito ai soci in proporzione delle azioni possedute.
Art. 21.
Qualora controversie dovessero sorgere tra la società, i soci e gli amministratori, la controversia verrà rimessa ad un collegio arbitrale amichevole da tenersi seduti con i piedi sotto ad un tavolo imbandito.
Art. 22.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Avv. Felice


